IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17; 
  Visto il decreto-legge 6 novembre 2021,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,   e,   in
particolare, l'articolo 35, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, commi 1, 2 e 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e,  in
particolare, gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 1, comma 864, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n.
133,  recante  «Regolamento  sulle  misure  organizzative  a  livello
centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni  dei  commi
527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.
190»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero della giustizia, di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 100, recante «Regolamento concernente  organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della  giustizia,
nonche'   dell'organismo   indipendente    di    valutazione    della
performance»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre  2020,  n.  175,  contenente  «Modifiche  al  regolamento  di
riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  in
materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
aprile  2022,  n.  54,  contenente  «Modifiche  al   regolamento   di
riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto  del
presidente del consiglio dei ministri 15 giugno  2015,  n.  84  e  al
regolamento concernente  l'organizzazione  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del ministro della giustizia,  nonche'  dell'organismo
indipendente di valutazione di cui  al  decreto  del  presidente  del
consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100»; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
  Ritenuto,  per  ragioni  di  speditezza,  di  non  avvalersi  della
facolta' di richiedere il parere del Consiglio  di  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
          del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno
2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella C e' sostituita da quella di  cui  all'allegato  I,
che costituisce parte integrante del presente decreto; 
    b) la tabella F e' sostituita da quella di cui  all'allegato  II,
che costituisce parte integrante del presente decreto.  
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose), convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          dicembre 2021, n. 233: 
                «Art. 35 (Rafforzamento organizzativo in  materia  di
          Giustizia). - 1. - 4. (Omissis). 
                5. Al fine di dare attuazione a quanto  disposto  dai
          commi 2, 3, 4 e 4-bis, a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2022,  il
          regolamento   di   organizzazione   del   Ministero   della
          giustizia, ivi  incluso  quello  degli  uffici  di  diretta
          collaborazione, e' adottato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.
          Sullo stesso regolamento il Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri ha facolta' di richiedere il parere del  Consiglio
          di Stato. 
                6. e 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 1, 2 e 5,
          del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36  (Ulteriori  misure
          urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza (PNRR))  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 giugno 2022, n. 79: 
                «Art. 17  (Misure  di  potenziamento  dell'esecuzione
          penale esterna e rideterminazione della dotazione  organica
          dell'Amministrazione  per  la  giustizia  minorile   e   di
          comunita', nonche' autorizzazione all'assunzione). - 1.  Ai
          fini del rafforzamento delle misure per l'esecuzione penale
          esterna e per garantire la piena operativita' degli  uffici
          territoriali del Dipartimento per la Giustizia  minorile  e
          di comunita' del Ministero della  giustizia,  la  dotazione
          organica dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione
          penale esterna e' incrementata di 11 unita'. A tale fine e'
          autorizzata la spesa di euro 521.938 per  l'anno  2022,  di
          euro 1.043.876 per  l'anno  2023,  di  euro  1.071.475  per
          ciascuno degli anni 2024 e  2025,  di  euro  1.099.074  per
          ciascuno degli anni 2026 e  2027,  di  euro  1.126.674  per
          ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 1.154.273 annui a
          decorrere dall'anno 2030. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  la
          dotazione  organica  del  Dipartimento  per  la   giustizia
          minorile e di comunita' e' aumentata  di  1.092  unita'  di
          personale del comparto funzioni centrali, di cui 895 unita'
          dell'Area  III,  posizione  economica  F1  e   197   unita'
          dell'Area II,  posizione  economica  F2.  A  tale  fine  e'
          autorizzata la spesa di euro 7.791.328 per l'anno 2022 e di
          euro 46.747.967 annui a decorrere dall'anno 2023. 
                3. - 4. (Omissis). 
                5. Ai fini dell'adeguamento delle tabelle concernenti
          le   dotazioni   organiche   di   personale    dirigenziale
          penitenziario e del personale  non  dirigenziale,  indicate
          nel  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  della
          giustizia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 35, comma 5,  del  decreto-legge  6  novembre
          2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre 2021, n. 233. 
                6. - 7. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4,  e  5,
          16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300  (Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 4  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -  1.-3.
          (Omissis). 
                4.  All'individuazione  degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione
          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello
          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
          di natura non regolamentare. 
                4-bis. - 6. (Omissis).» 
                «Art. 5 (I dipartimenti). - 1.  I  dipartimenti  sono
          costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
          delle  funzioni  del  ministero.   Ai   dipartimenti   sono
          attribuiti  compiti  finali  concernenti  grandi  aree   di
          materie omogenee e  i  relativi  compiti  strumentali,  ivi
          compresi quelli di indirizzo e coordinamento  delle  unita'
          di gestione in cui si  articolano  i  dipartimenti  stessi,
          quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
          strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 
                2.  L'incarico  di  capo   del   dipartimento   viene
          conferito  in  conformita'   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
                3.  Il  capo  del  dipartimento  svolge  compiti   di
          coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di
          livello dirigenziale  generale  compresi  nel  dipartimento
          stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
          dell'amministrazione  ed  e'  responsabile  dei   risultati
          complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
          in attuazione degli indirizzi del ministro. 
                4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
          gli uffici di livello dirigenziale  generale  compresi  nel
          dipartimento stesso. 
                5. Nell'esercizio dei poteri  di  cui  ai  precedenti
          commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: 
                  a) determina i programmi per dare  attuazione  agli
          indirizzi del ministro; 
                  b)  alloca  le   risorse   umane,   finanziarie   e
          strumentali  disponibili  per  l'attuazione  dei  programmi
          secondo principi di economicita', efficacia ed  efficienza,
          nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; 
                  c)   svolge    funzioni    di    propulsione,    di
          coordinamento, di controllo e di  vigilanza  nei  confronti
          degli uffici del dipartimento; 
                  d) promuove e mantiene  relazioni  con  gli  organi
          competenti  dell'Unione  europea  per  la  trattazione   di
          questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; 
                  e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
          personale secondo criteri  di  efficienza,  disponendo  gli
          opportuni  trasferimenti  di  personale   all'interno   del
          dipartimento; 
                  f) e' sentito dal ministro ai  fini  dell'esercizio
          del potere di proposta per il conferimento degli  incarichi
          di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale,
          ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29; 
                  g)  puo'  proporre  al  ministro   l'adozione   dei
          provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione  degli
          uffici  di  livello   dirigenziale   generale,   ai   sensi
          dell'articolo  19,  comma  7,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.  29  e,  comunque,  viene  sentito  nel
          relativo procedimento; 
                  h) e' sentito dal ministro  per  l'esercizio  delle
          attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma  1,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
                6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma  5,
          del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  possono
          essere   definiti   ulteriori   compiti   del   capo    del
          dipartimento.» 
                «Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il ministero di  grazia
          e giustizia e il ministero di grazia e  giustizia  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della
          giustizia e ministero della giustizia. 
                2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni  e
          i compiti ad  esso  attribuiti  dalla  Costituzione,  dalle
          leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il
          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni
          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini
          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione
          internazionale in materia civile e penale. 
                3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e
          i compiti concernenti le seguenti aree funzionali: 
                  a) servizi  relativi  alla  attivita'  giudiziaria:
          gestione  amministrativa  dell'attivita'   giudiziaria   in
          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia
          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione
          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e
          proposta di interventi normativi nel settore di competenza; 
                  b)  organizzazione  e  servizi   della   giustizia:
          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla
          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale
          amministrativo e dei mezzi e strumenti necessari; attivita'
          relative  alle  competenze  del  ministro  in   ordine   ai
          magistrati; studio e proposta di interventi  normativi  nel
          settore di competenza; 
                  c)  servizi   dell'amministrazione   penitenziaria:
          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della
          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti
          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei
          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei
          detenuti e degli internati; 
                  d)  servizi  relativi  alla   giustizia   minorile:
          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero
          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione
          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi; 
                  d-bis) servizi per la  transizione  digitale  della
          giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:
          gestione  dei  processi  e  delle  risorse  connessi   alle
          tecnologie dell'informazione, della comunicazione  e  della
          innovazione;  gestione  della  raccolta,  organizzazione  e
          analisi dei  dati  relativi  a  tutti  i  servizi  connessi
          all'amministrazione  della  giustizia;   attuazione   delle
          procedure  di  raccolta   dei   dati   e   della   relativa
          elaborazione statistica  secondo  criteri  di  completezza,
          affidabilita',  trasparenza  e  pubblicita';   monitoraggio
          dell'efficienza  del  servizio  giustizia  con  particolare
          riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi
          di definizione dei procedimenti  negli  uffici  giudiziari;
          coordinamento della programmazione  delle  attivita'  della
          politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. 
                3-bis. Per l'esercizio delle funzioni e  dei  compiti
          indicati al comma 3, il Ministero della giustizia, fermo il
          disposto dell'articolo 4, comma 10,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 febbraio  2010,  n.  24,  provvede  ad  effettuare
          l'accesso diretto  ai  dati  relativi  a  tutti  i  servizi
          connessi  all'amministrazione  della  giustizia,  anche  se
          raccolti dagli uffici giudiziari. 
                4.  Relativamente  all'ispettorato  generale  restano
          salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e
          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo
          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.» 
                «Art. 17 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'
          essere  superiore  a  cinque,  in  riferimento  alle   aree
          funzionali definite nel precedente articolo.» 
                «Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1.  Agli  uffici
          di  diretta  collaborazione   con   il   ministro   ed   ai
          dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo
          23 del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  come
          sostituito dall'articolo  15  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  80,  i  magistrati  delle   giurisdizioni
          ordinarie e  amministrative,  i  professori  e  ricercatori
          universitari,  gli  avvocati  dello  Stato,  gli  avvocati;
          quando  ricorrono  specifiche  esigenze  di  servizio,   ai
          medesimi uffici  possono  essere  preposti  anche  soggetti
          estranei all'amministrazione  ai  sensi  dell'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31
          marzo 1998, n. 80. 
                2.  Agli  uffici  dirigenziali   generali   istituiti
          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di
          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della
          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche
          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere
          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.» 
                «Art. 19 (Magistrati). - 1.  Il  numero  massimo  dei
          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della
          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le
          65 unita'.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 864, della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «(Omissis) 
                864. Per il  compiuto  svolgimento  delle  specifiche
          attribuzioni demandate  all'amministrazione  penitenziaria,
          la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia
          -  Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria   e'
          aumentata di 100 unita' di personale appartenente  all'Area
          III. 
                (Omissis).».